È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024, la legge n. 182/2024 di ratifica ed esecuzione della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Repubblica Popolare Cinese, siglata a Roma il 23 marzo 2019. L’’efficacia delle disposizioni è fissata al 1° gennaio 2026.
L’ articolo 29 della Convenzione, infatti, prevede che: “il presente accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell’ultima notifica ed avrà efficacia:
- con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore;
- con riferimento alle altre imposte sui redditi, sulle imposte relative ai periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui il presente Accordo entra in vigore”.
La nuova Convenzione contro le doppie imposizioni risulta essere più aderente al Modello Ocse 2017 e le novità in essa presenti sono di notevole impatto rispetto alla precedente. Riguardano, in particolare:
- i dividendi – l’articolo 10 della Convenzione adesso prevede un’aliquota generalizzata del 5% su tutti i dividendi pagati a società che detengono, in modo diretto, almeno il 25% del capitale dell’emittente, per un periodo di almeno 365 giorni. In tutti gli altri casi è previsto il 10% dell’ammontare lordo dei dividendi. La precedente Convenzione prevedeva l’aliquota del 10% in modo generalizzato per tutti i dividendi
- le royalties– per le royalties, fermi restando la tassazione in entrambi gli Stati (cosiddetta tassazione concorrente) e un prelievo del 10% nello Stato della fonte, il nuovo Trattato prevede che la base imponibile delle royalties pagate a fronte dell’uso, o della concessione in uso, di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche sia pari al 50% del relativo ammontare lordo, riducendo di fatto il prelievo al 5%
- gli interessi – per gli interessi sono previste nuove ipotesi di esenzione; il riferimento è ai casi di esenzione dalla ritenuta alla fonte sui pagamenti, quando il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale, oppure quando gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale, alla Banca centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente posseduto dal Governo
- la stabile organizzazione da cantiere – viene modificata la disciplina della stabile organizzazione da cantiere, la cui durata minima, ai fini della sussistenza della stabile organizzazione, viene adesso prevista a 12 mesi (nella precedente Convenzione erano 6 mesi) Rimane essenzialmente inalterata la fattispecie della stabile organizzazione di servizi, la quale viene a esistenza se i servizi in questione, consulenze comprese, si protraggono per un periodo o per periodi che oltrepassano 183 giorni in un qualsiasi periodo di 12 mesi
- i capital gain – anche per i capital gain, che non rientrano nelle ipotesi di tassazione concorrente, v’è un’importante novità, in quanto gli stessi saranno imponibili solo nello Stato di residenza del cedente (in precedenza la tassazione era riposta in entrambi gli Stati).
La precedente Convenzione con la Repubblica cinese era stata siglata a Pechino il 31 ottobre 1986 e ratificata dalla legge n.376/1989, con decorrenza 13 dicembre 1990.